Le conseguenze – sotto il profilo giuridico – di questa impostazione dogmatica non possono che essere rappresentate dalla tendenziale “illiceità” dell’atto medico compiuto senza il consenso del paziente (o con consenso viziato). Viene specificato dalla stessa disposizione incriminatrice, al secondo comma, che per armi s'intendono: 1. quelle da sparo https://avvocatopenalereatiminori16048.blog2news.com/30278293/examine-this-report-on-telefono-sotto-controllo-whatsapp