In cui il pubblico ufficiale abbia antecedente causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio https://7bookmarks.com/story18389554/5-hechos-f%C3%A1cil-sobre-reato-riciclaggio-e-reati-tributari-descritos